(CODICE CIVILE-art. 1138)
                             Art. 1138. 
 
                    (Regolamento di condominio). 
 
  Quando in un edificio il numero dei condomini e' superiore a dieci,
deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme  circa
l'uso delle cose comuni e la  ripartizione  delle  spese,  secondo  i
diritti e gli obblighi spettanti  a  ciascun  condomino,  nonche'  le
norme per la  tutela  del  decoro  dell'edificio  e  quelle  relative
all'amministrazione. 
 
  Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione  del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. 
 
  Il  regolamento  deve  essere  approvato  dall'assemblea   con   la
maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136  e  trascritto
nel registro indicato dall'ultimo comma  dell'art.  1129.  Esso  puo'
essere impugnato a norma dell'art. 1107. 
 
  Le norme del regolamento non  possono  in  alcun  modo  menomare  i
diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di  acquisto
e  dalle  convenzioni,  e  in  nessun  caso  possono  derogare   alle
disposizioni degli articoli 1118, secondo comma,  1119,  1120,  1129,
1131, 1132, 1136 e 1137.