Art. 747
                        Dimissioni dal corso

1.  Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola
di  pilotaggio,  ha  facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che,
per  motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o
di  attitudine  a  espletare  mansioni  di  navigatore  o  per motivi
disciplinari,  sono  ritenuti  non  pienamente  idonei a proseguire i
corsi stessi.