Art. 942 Reclutamento 1. Il reclutamento del personale delle bande musicali ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami indetti dalla Direzione generale per il personale militare, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni. 2. I bandi di concorso stabiliscono: a) il numero dei posti da mettere a concorso per i ruoli o le parti da ricoprire; b) il termine e le modalita' di presentazione delle domande; c) la data entro la quale gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso; d) la nomina delle commissioni; e) i criteri per la formazione delle graduatorie. 3. Con decreti del Direttore della Direzione generale per il personale militare sono approvate le graduatorie finali e nominati i vincitori dei concorsi.