Art. 942 
 
                            Reclutamento 
 
1. Il reclutamento  del  personale  delle  bande  musicali  ha  luogo
mediante  concorsi  per  titoli  ed  esami  indetti  dalla  Direzione
generale per il personale militare, con le limitazioni previste dalla
normativa vigente in materia di assunzioni. 
2. I bandi di concorso stabiliscono: 
a) il numero dei posti da mettere a concorso per i ruoli o  le  parti
da ricoprire; 
b) il termine e le modalita' di presentazione delle domande; 
c) la data entro la quale gli aspiranti devono essere in possesso dei
requisiti per l'ammissione al concorso; 
d) la nomina delle commissioni; 
e) i criteri per la formazione delle graduatorie. 
3.  Con  decreti  del  Direttore  della  Direzione  generale  per  il
personale militare sono approvate le graduatorie finali e nominati  i
vincitori dei concorsi.