Art. 943 
 
                  Titoli, prove e procedure d'esame 
 
1. Il candidato e' valutato in base alle prove d'esame  e  ai  titoli
presentati, secondo quanto indicato nei bandi di concorso. 
2. Le prove d'esame sono stabilite come segue: 
a) prove pratiche scritte e di direzione, per il Maestro direttore  e
per il Maestro vice direttore; 
b) prove pratiche di esecuzione, per gli orchestrali; 
c)  prove  pratiche  di  armonizzazione,  correzione  di   partiture,
catalogazione  e  organizzazione  di  una  biblioteca  musicale,  per
l'archivista; 
d) prova teorica, per tutti i candidati. 
3.  I  titoli  incidono  per  il  30  per  cento  sulla   valutazione
complessiva. Le categorie dei  titoli  ammessi  a  valutazione  e  il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria  sono  stabiliti
come segue: 
a) categoria I - titoli accademici: 
1) diploma accademico di secondo livello, previsto  dall'articolo  2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 10/100; 
2) diploma accademico di primo  livello,  previsto  dall'articolo  2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 8/100; 
b) categoria II - titoli didattici: 
1) incarichi di insegnamento musicale presso gli  istituti  superiori
di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola:  fino  a  punti
5/100; 
c) categoria III - titoli professionali: 
1)  attivita'  e  incarichi  svolti,  connessi   con   la   specifica
professionalita': fino a punti 15/100. 
4. I bandi di concorso fissano anche  le  modalita'  di  accertamento
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al  servizio  nelle  Forze
armate da parte dei rispettivi centri di selezione e reclutamento  il
cui giudizio e' definitivo. 
5. Nell'attribuzione dei punteggi massimi si deve tener  conto  della
specifica  professionalita'  richiesta  per  la   partecipazione   al
concorso. 
6. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di  punteggio
complessivo,  l'appartenenza  alla  rispettiva  Forza   armata.   Nei
concorsi  per  il  reclutamento  degli  orchestrali,  a  parita'   di
punteggio complessivo, fra gli  appartenenti  alla  rispettiva  Forza
armata sono preferiti, nell'ordine: 
a) gli allievi dei rispettivi centri di addestramento musicale; 
b) il candidato che rivesta il grado  piu'  elevato  e,  in  caso  di
parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di servizio. 
7. In caso di parita' di  punteggio  complessivo  tra  candidati  non
appartenenti  alla  rispettiva  Forza   armata,   si   osservano   le
disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
 
 
          Note all'art. 943: 
          - Il testo del comma 5, dell'art. 2 della legge 21 dicembre
          1999, n.  508  (Riforma  delle  Accademie  di  belle  arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per   le
          industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli
          Istituti musicali pareggiati),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2 , e' il seguente: 
          «5. Le istituzioni di cui  all'articolo  1  istituiscono  e
          attivano corsi di formazione ai  quali  si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di specializzazione e di  formazione  alla
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle  predette  istituzioni  si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.  341.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
          per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),  di  cui
          all'articolo 3,  sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i
          titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
          i  titoli  di  studio  universitari   al   fine   esclusivo
          dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali  ne
          e' prescritto il possesso.». 
          - Il testo dell'art. 5, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto
          1994, n. 185, e' il seguente: 
          «Art. 5 (Categorie riservatarie e  preferenze).  -  1.  Nei
          pubblici  concorsi,  le  riserve  di  posti,  di   cui   al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
          2. Se, in relazione  a  tale  limite,  sia  necessaria  una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
          3.  Qualora  tra  i  concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
          1) riserva di posti a favore  di  coloro  che  appartengono
          alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 ,  e
          successive  modifiche  ed   integrazioni,   o   equiparate,
          calcolata sulle dotazioni  organiche  dei  singoli  profili
          professionali o categorie nella percentuale del 15%,  senza
          computare gli appartenenti alle categorie stesse  vincitori
          del concorso; 
          2) riserva di posti ai sensi  dell'articolo  3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in ferma di leva prolungata e  di  volontari  specializzati
          delle tre Forze armate congedati senza demerito al  termine
          della ferma o rafferma contrattuale nel limite del  20  per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
          3) riserva del 2 per cento dei posti  destinati  a  ciascun
          concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo  comma,  della
          legge 20 settembre 1980,  n.  574,  per  gli  ufficiali  di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
          4. Le categorie di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi
          hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli
          sono appresso elencate. A parita' di  merito  i  titoli  di
          preferenza sono: 
          1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
          2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
          3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
          4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico
          e privato; 
          5) gli orfani di guerra; 
          6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
          7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore  pubblico
          e privato; 
          8) i feriti in combattimento; 
          9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
          speciale di merito di guerra, nonche' i  capi  di  famiglia
          numerosa; 
          10) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  di  guerra  ex
          combattenti; 
          11) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  fatto  di
          guerra; 
          12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio  nel
          settore pubblico e privato; 
          13)  i  genitori  vedovi  non  risposati,  i  coniugi   non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
          14)  i  genitori  vedovi  non  risposati,  i  coniugi   non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
          15)  i  genitori  vedovi  non  risposati,  i  coniugi   non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
          16) coloro che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
          combattenti; 
          17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio   a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
          18) i coniugati e i non coniugati con  riguardo  al  numero
          dei figli a carico; 
          19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
          20) militari volontari delle Forze armate  congedati  senza
          demerito al termine della ferma o rafferma. 
          5. A parita'  di  merito  e  di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata: 
          a) dal numero dei figli  a  carico,  indipendentemente  dal
          fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
          b)   dall'aver    prestato    lodevole    servizio    nelle
          amministrazioni pubbliche; 
          c) dalla maggiore eta'.».