Art. 946 
 
                   Reclutamento degli orchestrali 
 
1. Gli orchestrali  delle  bande  musicali  sono  reclutati  mediante
pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai quali possono  partecipare
i cittadini italiani che: 
a) hanno compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 40°; 
b) hanno conseguito in  un  conservatorio  statale  o  altro  analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello  strumento  per  il
quale  concorrono  o  in  uno  strumento   affine,   come   stabilito
dall'articolo 1517, comma 5, del codice; 
c) hanno conseguito il diploma di istruzione  secondaria  di  secondo
grado o titolo equivalente, o possono conseguirlo entro l'anno in cui
e' bandito il concorso; 
d) sono in possesso degli  altri  requisiti  per  l'arruolamento  nei
rispettivi ruoli marescialli o ispettori. 
2. Per gli orchestrali della rispettiva banda che concorrono per  una
parte superiore a quella di  appartenenza  si  prescinde  dal  limite
massimo di eta'. 
3. Il limite massimo di eta' e' elevato di  5  anni  per  i  militari
delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. 
4. Per gli allievi  dei  centri  di  addestramento  musicale  di  cui
all'articolo 1509 del codice si prescinde dai limiti di eta'.