Art. 176.
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per
trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di
frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono
essere muniti di dispositivi che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la
rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini
della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni di uso
dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
b) la fuoruscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e
delle pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui alla
lettera a) i piccoli apparecchi per i quali, in relazione alle loro
dimensioni, potenza, velocita' e condizioni di uso, la mancanza dei
dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa
di pericolo.