Art. 176. Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano: a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni di uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa); b) la fuoruscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento. Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocita' e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo.