Art. 176. 
 
  Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e  di  trasporto  per
trazione, provvisti di  tamburi  di  avvolgimento  e  di  pulegge  di
frizione, come pure di apparecchi  di  sollevamento  a  vite,  devono
essere muniti di dispositivi che impediscano: 
    a) l'avvolgimento e lo svolgimento  delle  funi  o  catene  o  la
rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai  fini
della sicurezza in  relazione  al  tipo  o  alle  condizioni  di  uso
dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa); 
    b) la fuoruscita delle funi o catene dalle  sedi  dei  tamburi  e
delle pulegge durante il normale funzionamento. 
  Sono esclusi dalla applicazione  della  disposizione  di  cui  alla
lettera a) i piccoli apparecchi per i quali, in relazione  alle  loro
dimensioni, potenza, velocita' e condizioni di uso, la  mancanza  dei
dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa
di pericolo.