Art. 279. Per miniere vicine, fra loro comunicanti e gestite da imprese diverse, l'ingegnere capo puo' consentire l'adozione di vie di ventilazione comuni, approvando il relativo piano e disponendo, oltre le misure cautelative del caso, il coordinamento dei servizi di ventilazione e di sicurezza in genere. E' vietato disporre mutamenti nel circuito di ventilazione di una delle lavorazioni sotterranee suddette, tali da ripercuotersi sulla areazione degli altri sotterranei e collegati, senza avere data preventiva comunicazione all'ingegnere capo che provvede, dopo aver sentito i direttori delle lavorazioni interessate.