Art. 279. 
 
  Per miniere vicine, fra  loro  comunicanti  e  gestite  da  imprese
diverse, l'ingegnere  capo  puo'  consentire  l'adozione  di  vie  di
ventilazione comuni, approvando il relativo piano e disponendo, oltre
le misure cautelative del  caso,  il  coordinamento  dei  servizi  di
ventilazione e di sicurezza in genere. 
  E' vietato disporre mutamenti nel circuito di ventilazione  di  una
delle lavorazioni sotterranee suddette, tali da  ripercuotersi  sulla
areazione degli altri  sotterranei  e  collegati,  senza  avere  data
preventiva comunicazione all'ingegnere capo che provvede,  dopo  aver
sentito i direttori delle lavorazioni interessate.