Art. 1162.
(Estrazione abusiva di arena o altri materiali).
Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito
del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone
portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta
nell'articolo 51, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire mille.