(Codice della navigazione-art. 1162)
                             Art. 1162. 
          (Estrazione abusiva di arena o altri materiali). 
 
  Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali  nell'ambito
del demanio marittimo o  del  mare  territoriale  ovvero  delle  zone
portuali della navigazione interna, senza la  concessione  prescritta
nell'articolo 51, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero  con
l'ammenda fino a lire mille.