(Codice della navigazione-art. 1163)
                             Art. 1163. 
     (Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti). 
 
  Chiunque impianta  o  esercita  un  deposito  o  uno  stabilimento,
indicati  nel  primo  comma  dell'articolo  52  e  nel  primo   comma
dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva
le disposizioni di polizia ivi previste, e' punito con l'arresto fino
a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. 
 
  Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un  deposito  di
sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione  prescritta
nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo  59
e nel  secondo  e  terzo  comma  dell'articolo  723,  e'  punito  con
l'arresto  fino  a  sei  mesi  ovvero  con  l'ammenda  fino  a   lire
cinquemila.