Art. 1163.
(Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti).
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento,
indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma
dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva
le disposizioni di polizia ivi previste, e' punito con l'arresto fino
a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.
Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di
sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta
nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59
e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, e' punito con
l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire
cinquemila.