(Codice della navigazione-art. 1164)
                             Art. 1164. 
             (Inosservanza di norme sui beni pubblici). 
 
  Chiunque non osserva  una  disposizione  di  legge  o  regolamento,
ovvero un provvedimento  legalmente  dato  dall'autorita'  competente
relativamente all'uso del  demanio  marittimo  o  aeronautico  ovvero
delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il  fatto
non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino  a  tre  mesi
ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.