Art. 1164.
(Inosservanza di norme sui beni pubblici).
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento,
ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente
relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero
delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto
non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi
ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.