(CODICE CIVILE-art. 1140)
                             Art. 1140. 
 
                             (Possesso). 
 
  Il  possesso  e'  il  potere  sulla  cosa  che  si   manifesta   in
un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro
diritto reale. 
 
  Si puo' possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha
la detenzione della cosa.