(CODICE CIVILE-art. 1141)
                             Art. 1141. 
 
              (Mutamento della detenzione in possesso). 
 
  Si presume il possesso in colui che esercita il  potere  di  fatto,
quando non si prova che ha  cominciato  a  esercitarlo  semplicemente
come detenzione. 
 
  Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non puo' acquistare
il possesso finche' il titolo non venga a  essere  mutato  per  causa
proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro
il possessore. Cio' vale anche per i successori a titolo universale.