Art. 1141.
(Mutamento della detenzione in possesso).
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto,
quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente
come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non puo' acquistare
il possesso finche' il titolo non venga a essere mutato per causa
proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro
il possessore. Cio' vale anche per i successori a titolo universale.