(CODICE CIVILE-art. 1143)
                             Art. 1143. 
 
                (Presunzione di possesso anteriore). 
 
  Il possesso attuale non fa presumere il possesso  anteriore,  salvo
che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo  possesso;  in
questo caso si presume  che  egli  abbia  posseduto  dalla  data  del
titolo.