(CODICE CIVILE-art. 1145)
                             Art. 1145. 
 
                 (Possesso di cose fuori commercio). 
 
  Il possesso delle cose di cui non si puo' acquistare la  proprieta'
e' senza effetto. 
 
  Tuttavia nei rapporti tra privati e' concessa l'azione  di  spoglio
rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio  e  ai  beni  delle
provincie e  dei  comuni  soggetti  al  regime  proprio  del  demanio
pubblico. 
 
  Se trattasi di esercizio di  facolta',  le  quali  possono  formare
oggetto di concessione da parte della  pubblica  amministrazione,  e'
data altresi' l'azione di manutenzione.