(CODICE CIVILE-art. 1146)
                             Art. 1146. 
 
        (Successione nel possesso. Accessione del possesso). 
 
  Il possesso continua nell'erede  con  effetto  dall'apertura  della
successione. 
 
  Il successore a titolo particolare puo' unire al  proprio  possesso
quello del suo autore per goderne gli effetti.