(CODICE CIVILE-art. 1147)
                             Art. 1147. 
 
                      (Possesso di buona fede). 
 
  E' possessore di  buona  fede  chi  possiede  ignorando  di  ledere
l'altrui diritto. 
 
  La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. 
 
  La buona fede e' presunta  e  basta  che  vi  sia  stata  al  tempo
dell'acquisto.