Art. 950 Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 946 sono composte: a) da un generale della rispettiva Forza armata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) dal Maestro direttore della rispettiva banda musicale o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia; c) da un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.