Art. 950 
 
      Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista 
 
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui  all'articolo  946
sono composte: 
a)  da  un  generale  della  rispettiva  Forza  armata  in   servizio
permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; 
b) dal Maestro direttore della  rispettiva  banda  musicale  o  della
banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia; 
c) da un professore di strumentazione per banda di  un  conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda. 
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile  del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.