Art. 177. 
 
  I tamburi e  le  pulegge  degli  apparecchi  ed  impianti  indicati
nell'art. 176 devono avere le sedi delle funi e  delle  catene  atte,
per  dimensioni  e  profilo,  a  permettere  il  libero   e   normale
avvolgimento  delle  stesse  funi  o  catene  in  modo   da   evitare
accavallamenti o sollecitazioni anormali. 
  Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge  in
condizioni diverse da quelle previste dal  comma  precedente,  devono
essere  impiegate  funi  o  catene  aventi  dimensioni  e  resistenza
adeguate  alla  maggiore  sollecitazione   a   cui   possono   essere
sottoposte.