Art. 281. 
 
  Nei cantieri del sotterraneo di una miniera, sono consentiti lavori
per la durata normale di otto ore, soltanto  quando  la  temperatura,
dell'aria, misurata nel turno piu' numeroso con  termometro  a  bulbo
asciutto, non superi i 32° C. 
  Nei cantieri dove  la  temperatura  dell'aria,  misurata  nel  modo
anzidetto, sia compresa fra 32° C e 35° C, la permanenza degli operai
deve essere limitata a cinque ore al giorno, salvo che una  ulteriore
permanenza non si renda necessaria  per  lavori  temporanei  ai  fini
della sicurezza. In tale caso gli operai  non  possono  rifiutare  la
loro opera. 
  La limitazione di lavoro  a  cinque  ore  giornaliere  e'  disposta
quando la temperatura e' stata riscontrata per due giorni  di  lavoro
consecutivi entro i limiti previsti. 
  Se la temperatura dell'aria misurata nei modi  anzidetti  supera  i
35° C, il personale puo' essere impiegato soltanto  per  fronteggiare
situazioni di pericolo o per altre gravi ragioni.