Art. 282. 
 
  E' in facolta'  del  Ministro  per  l'industria  ed  il  commercio,
sentito il Consiglio superiore delle  miniere,  di  determinare,  con
proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, per singole
miniere o gruppi di miniere, diminuzioni ai limiti di temperatura  di
cui al precedente articolo, in  relazione  all'umidita'  e  velocita'
dell'aria  ed  alle  attitudini  dei  lavoratori  in  rapporto   alla
situazione climatica locale. 
  La  riduzione   di   lavoro   si   applica   all'intervallo   delle
corrispondenti temperature.