Art. 282. E' in facolta' del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, di determinare, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, per singole miniere o gruppi di miniere, diminuzioni ai limiti di temperatura di cui al precedente articolo, in relazione all'umidita' e velocita' dell'aria ed alle attitudini dei lavoratori in rapporto alla situazione climatica locale. La riduzione di lavoro si applica all'intervallo delle corrispondenti temperature.