Art. 284. 
 
  L'ingegnere  capo  puo'  disporre  che  vengano  attuati  cicli  di
avvicendamento nei confronti dei gruppi di  operai  che  prestino  la
loro opera in cantieri a temperatura elevata, ai sensi dell'art.  281
secondo comma, e che  agli  stessi  lavori  venga  adibito  personale
riconosciuto  particolarmente  idoneo  attraverso   apposita   visita
medica.