Art. 285. 
 
  In due giorni di lavoro consecutivi di ogni settimana  deve  essere
misurata  la  temperatura  dell'aria  nei  vari  cantieri  di  lavoro
facendosi uso di termometro a bulbo asciutto o  di  altro  indicatore
riconosciuto idoneo, ed i dati relativi devono  essere  riportati  in
registro. 
  Se si constata in un cantiere una temperatura di 30° C, o piu',  il
rilevamento della  temperatura  nello  stesso  cantiere  deve  essere
eseguito tutti i giorni di lavoro. 
  Su istanza del direttore, e' consentita deroga ai disposto  di  cui
al presente articolo, primo comma, per l'intero sotterraneo, o  parte
di  esso,  quando  l'ingegnere  capo  abbia   riconosciuto   che   le
temperature raggiunte siano costantemente discoste e piu'  basse  dei
limiti  di  temperatura  considerati  all'art.  281,  o   di   quelli
eventualmente modificati per il disposto dell'art. 282.