(Codice della navigazione-art. 1165)
                             Art. 1165. 
 (Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate). 
 
  E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila: 
  1) chiunque deposita merci o altri materiali  nei  luoghi  indicati
negli  articoli  50,  57,  723,  primo  comma,  senza   il   permesso
dell'autorita' competente e il pagamento del relativo canone; 
  2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.