Art. 1165. (Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate). E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila: 1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma, senza il permesso dell'autorita' competente e il pagamento del relativo canone; 2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.