(Codice della navigazione-art. 1168)
                             Art. 1168. 
                          (Pesca abusiva). 
 
  Chiunque,   senza   l'autorizzazione   dell'autorita'   competente,
esercita la pesca nei porti o nelle altre localita'  di  sosta  o  di
transito delle navi e' punito con l'ammenda fino al lire cinquecento.