(Codice della navigazione-art. 1170)
                             Art. 1170. 
         (Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota). 
 
  Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi  dove
il pilotaggio e' obbligatorio, e' punito con  l'arresto  fino  a  tre
mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.