Art. 1172.
(Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze).
Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di
personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie
o nei gruppi e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a cento per
ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro.