(Codice della navigazione-art. 1172)
                             Art. 1172. 
      (Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze). 
 
  Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni portuali, si avvale  di
personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie
o nei gruppi e' punito con l'ammenda da lire cinquanta  a  cento  per
ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro.