(Codice della navigazione-art. 1174)
                             Art. 1174. 
                 (Inosservanza di norme di polizia). 
 
  Chiunque non osserva una disposizione di  legge  o  di  regolamento
ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente  in
materia di polizia dei porti o degli aerodromi e' punito, se il fatto
non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino  a  tre  mesi
ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.