(CODICE CIVILE-art. 1148)
                             Art. 1148. 
 
                       (Acquisto dei frutti). 
 
  Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino
al giorno della domanda giudiziale e i frutti  civili  maturati  fino
allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde
verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale
e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale  data,  usando  la
diligenza di un buon padre di famiglia.