(CODICE CIVILE-art. 1149)
                             Art. 1149. 
 
 (Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti). 
 
  Il possessore che e' tenuto a  restituire  i  frutti  indebitamente
percepiti ha diritto al rimborso delle  spese  a  norma  del  secondo
comma dell'art. 821.