(CODICE CIVILE-art. 1151)
                             Art. 1151. 
 
                    (Pagamento delle indennita'). 
 
  L'autorita' giudiziaria,  avuto  riguardo  alle  circostanze,  puo'
disporre che il pagamento  delle  indennita'  previste  dall'articolo
precedente sia fatto  ratealmente,  ordinando,  in  questo  caso,  le
opportune garanzie.