(CODICE CIVILE-art. 1152)
                             Art. 1152. 
 
         (Ritenzione a favore del possessore di buona fede). 
 
  Il possessore di buona fede puo' ritenere la cosa finche'  non  gli
siano corrisposte le indennita' dovute, purche'  queste  siano  state
domandate nel corso  del  giudizio  di  rivendicazione  e  sia  stata
fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e  dei
miglioramenti. 
 
  Egli ha lo stesso diritto finche' non siano  prestate  le  garanzie
ordinate dall'autorita' giudiziaria nel caso  previsto  dall'articolo
precedente.