Art. 754
                       Corsi di stato maggiore

1.  Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero
di ufficiali da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore.
2.  Nel regolamento sono disciplinati i corsi di formazione superiore
per  gli  ufficiali dell'Esercito italiano, sulla base delle seguenti
indicazioni:
a)  previsione  dei  corsi  da svolgere e delle relative finalita' in
armonia  con  le  disposizioni  relative  al corso superiore di stato
maggiore interforze;
b)  destinazione  alla  frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli
normali  dell'Esercito  italiano  che  hanno  compiuto  i  periodi di
comando  o  ai  quali  sono  state  conferite attribuzioni specifiche
prescritte ai fini dell'avanzamento;
c)  determinazione  dell'articolazione  dei corsi, anche in relazione
all'attuazione  delle  previsioni  di  cui  all'articolo 719, e delle
modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori;
d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di
rinuncia;
e)  destinazione  a  ricoprire incarichi connessi all'espletamento di
funzioni   di  stato  maggiore  per  gli  ufficiali  che  superano  i
prescritti percorsi formativi e selettivi;
f)  determinazione  da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito
dei  percorsi  formativi  e delle modalita' di svolgimento dei corsi,
secondo  le  attribuzioni  in  materia  di  formazione  del personale
militare previste dal presente codice.
3.  Analoghi  corsi  sono  previsti  per  gli  ufficiali della Marina
militare e dell'Aeronautica militare.