Art. 954 
 
                             Formazione 
 
1. Il Maestro direttore e il Maestro vice  direttore  all'atto  della
nomina seguono un corso di formazione, se non sono,  al  momento  del
concorso, ufficiali della rispettiva Forza arma. 
2. Gli orchestrali e l'archivista all'atto della  nomina  seguono  un
corso  di  formazione,  se  non  sono,  al  momento   del   concorso,
marescialli della rispettiva Forza armata. 
3. Il personale della banda puo' essere reimpiegato in altro incarico
d'istituto ai sensi  dell'articolo  955,  commi  1,  2  e  4,  previa
frequenza: 
a) di un corso di aggiornamento analogo al corso applicativo previsto
per gli ufficiali dei  rispettivi  ruoli  speciali,  per  il  Maestro
direttore e il Maestro vice direttore; 
b) di un corso ai aggiornamento di durata non inferiore  a  sei  mesi
analogo a quello previsto  per  i  marescialli  reclutati  tramite  i
rispettivi concorsi interni, per gli orchestrali e l'archivista. 
4. Il luogo, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
ai commi 1, 2 e 3, nonche' i relativi programmi di insegnamento, sono
stabiliti con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore  o
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.