Art. 954 Formazione 1. Il Maestro direttore e il Maestro vice direttore all'atto della nomina seguono un corso di formazione, se non sono, al momento del concorso, ufficiali della rispettiva Forza arma. 2. Gli orchestrali e l'archivista all'atto della nomina seguono un corso di formazione, se non sono, al momento del concorso, marescialli della rispettiva Forza armata. 3. Il personale della banda puo' essere reimpiegato in altro incarico d'istituto ai sensi dell'articolo 955, commi 1, 2 e 4, previa frequenza: a) di un corso di aggiornamento analogo al corso applicativo previsto per gli ufficiali dei rispettivi ruoli speciali, per il Maestro direttore e il Maestro vice direttore; b) di un corso ai aggiornamento di durata non inferiore a sei mesi analogo a quello previsto per i marescialli reclutati tramite i rispettivi concorsi interni, per gli orchestrali e l'archivista. 4. Il luogo, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.