Art. 178. 
 
  I tamburi  e  le  pulegge  motrici  degli  apparecchi  ed  impianti
indicati nell'art. 176 sui quali si avvolgono funi metalliche,  salvo
quanto previsto da disposizioni speciali, devono  avere  un  diametro
non interiore a 25 volte il diametro delle funi ed  a  300  volte  il
diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di  rinvio  il
diametro non deve essere inferiore  rispettivamente  a  20  e  a  250
volte.