(Codice della navigazione-art. 1176)
                             Art. 1176. 
              (Inosservanza del divieto di mediazione). 
 
  Chiunque richiede o riceve per se' o per altri, in danaro  o  altra
utilita', una retribuzione per procurare l'assunzione di una  persona
dell'equipaggio di navi  o  galleggianti  marittimi  nazionali  o  di
aeromobili nazionali e' punito, qualora il fatto non  costituisca  un
piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con  l'ammenda
fino a lire cinquemila.