Art. 1176.
(Inosservanza del divieto di mediazione).
Chiunque richiede o riceve per se' o per altri, in danaro o altra
utilita', una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona
dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di
aeromobili nazionali e' punito, qualora il fatto non costituisca un
piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda
fino a lire cinquemila.