(Codice della navigazione-art. 1177)
                             Art. 1177. 
                            (Aggravanti). 
 
  La pena e' dell'arresto da sei mesi ad un anno  e  dell'ammenda  da
lire mille a cinquemila: 
  1) se il  fatto  previsto  nell'articolo  precedente  si  riferisce
all'assunzione di piu' persone; 
  2) se il colpevole e' dedito a scopo di lucro  al  collocamento  di
appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica
abusivamente una attivita', anche indiretta, intesa a procurare  o  a
facilitare il collocamento della gente di mare  o  del  personale  di
volo; 
  3) se il fatto si verifica in localita' dove esiste un  ufficio  di
collocamento per la gente di mare o del personale di volo; 
  4) se il colpevole e' fornito di un titolo professionale  marittimo
o aeronautico. In tal caso la condanna  importa  la  sospensione  dai
titoli per la durata di un anno.