(Codice della navigazione-art. 1178)
                             Art. 1178. 
(Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di
                            equipaggio). 
 
  L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi,
che ammette o far parte dell'equipaggio una persona non  appartenente
alla gente  di  mare,  ovvero  arruola  una  persona  senza  regolare
contratto o senza la  preventiva  visita  medica,  ovvero  imbarca  o
sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire  la  relativa
annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza,  e'  punito  con
l'ammenda fino a lire mille. 
 
  Alla stessa pena soggiace l'armatore o il comandante della  nave  o
del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente  o  il
comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei  casi  previsti  dalla
legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona  non  iscritta
rispettivamente nel personale  navigante  o  nel  personale  di  volo
ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di
detto personale di volo.