Art. 1178.
(Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di
equipaggio).
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi,
che ammette o far parte dell'equipaggio una persona non appartenente
alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare
contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o
sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa
annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e' punito con
l'ammenda fino a lire mille.
Alla stessa pena soggiace l'armatore o il comandante della nave o
del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il
comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla
legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta
rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo
ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di
detto personale di volo.