Art. 1179.
(Assunzione irregolare di minori).
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiate, che
ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni
quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore
degli anni diciotto, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a
cinquemila.
Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante
dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona
minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di
bordo una persona minore degli anni diciotto.