(Codice della navigazione-art. 1179)
                             Art. 1179. 
                 (Assunzione irregolare di minori). 
 
  L'armatore o il  comandante  della  nave  o  del  galleggiate,  che
ammette a far parte dell'equipaggio una  persona  minore  degli  anni
quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore
degli anni diciotto, e' punito con l'ammenda da  lire  cinquecento  a
cinquemila. 
 
  Alla   stessa   pena   soggiace   l'esercente   o   il   comandante
dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una  persona
minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi  tecnici  di
bordo una persona minore degli anni diciotto.