(CODICE CIVILE-art. 1155)
                             Art. 1155. 
 
     (Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri). 
 
  Se taluno con successivi contratti aliena a piu'  persone  un  bene
mobile, quella tra esse  che  ne  ha  acquistato  in  buona  fede  il
possesso e' preferita alle altre, anche se il suo titolo e'  di  data
posteriore.