(CODICE CIVILE-art. 1156)
                             Art. 1156. 
 
  (Universalita' di mobili e mobili iscritti in pubblici registri). 
 
  Le disposizioni degli articoli precedenti  non  si  applicano  alle
universalita' di  mobili  e  ai  beni  mobili  iscritti  in  pubblici
registri.