Art. 755 
                          Corso d'istituto 
 
1.  Il  corso  d'istituto  per  i  capitani  in  servizio  permanente
effettivo dell'Arma  dei  carabinieri  e'  svolto  presso  la  Scuola
ufficiali carabinieri dai capitani del  ruolo  normale  e,  nei  casi
previsti dalle norme in vigore, da  quelli  del  ruolo  speciale.  Il
corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e
tecnico-professionale    dei    frequentatori,    anche    attraverso
l'acquisizione di competenze  e  abilita'  per  l'assolvimento  delle
funzioni nel successivo sviluppo di carriera. 
2. Le conoscenze e le capacita' acquisite  nonche'  le  potenzialita'
espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. 
Il corso si conclude con  un  esame  sostenuto  davanti  ad  apposita
commissione,  nominata  dal   Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle
valutazioni e  dell'esame  conclusivo,  e  la  relativa  graduatoria,
approvati dal Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  sono
comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale  ufficiale  del
Ministero della difesa. 
3.  Nel  regolamento  sono  stabilite  la  durata,  le  modalita'  di
ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio,  di  valutazione
dei  frequentatori,  nonche'  le  modalita'  di  funzionamento  della
commissione di cui al comma 2.