Art. 955 Impiego del personale non idoneo 1. Il Maestro direttore e il Maestro vice direttore che perdono l'idoneita' tecnica, ai sensi dell'articolo 1516, comma 4, del codice, in alternativa al collocamento nella riserva, a domanda cessano di appartenere all'apposito profilo, permanendo nei seguenti rispettivi ruoli: a) speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito italiano; b) speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare; c) speciale delle armi dell'Aeronautica militare; d) speciale dell'Arma dei carabinieri. In tal caso il periodo di servizio presso la banda e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado e in materia di avanzamento si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali dei predetti ruoli dal codice. 2. L'orchestrale e l'archivista che perdono l'idoneita' tecnica, ai sensi dell'articolo 1516, comma 6, del codice, in alternativa al collocamento nella riserva, possono transitare a domanda nei rispettivi ruoli marescialli e ispettori, ed essere iscritti in ruolo mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibile un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso al grado iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione. 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 e' impiegato secondo le esigenze dell'Amministrazione, individuate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Lo stesso personale, se non supera il corso di cui all'articolo 954, e' collocato nella riserva. 4. Il personale della banda, invalido ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e' impiegato in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa. A tale fine: a) se Maestro direttore o vice direttore, transita nei rispettivi ruoli speciali, di cui al comma 1, in materia di avanzamento si applicano le disposizioni previste dal codice per gli ufficiali dei predetti ruoli; b) se orchestrale o archivista, transita nei rispettivi ruoli marescialli e ispettori, ed e' iscritto in ruolo, mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibile un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso al grado iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione. 5. I transiti di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreto del Direttore della Direzione generale per il personale militare.
Note all'art. 955: - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981 n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio), e' il seguente: «Art. 1 (Utilizzazione del personale invalido). - Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della L. 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, e' utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.».