Art. 955 
 
                  Impiego del personale non idoneo 
 
1. Il Maestro direttore e  il  Maestro  vice  direttore  che  perdono
l'idoneita' tecnica,  ai  sensi  dell'articolo  1516,  comma  4,  del
codice, in alternativa  al  collocamento  nella  riserva,  a  domanda
cessano di appartenere all'apposito profilo, permanendo nei  seguenti
rispettivi ruoli: 
a) speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio  e
trasmissioni dell'Esercito italiano; 
b) speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare; 
c) speciale delle armi dell'Aeronautica militare; 
d) speciale dell'Arma dei carabinieri. 
In tal caso il periodo di servizio presso la banda  e'  computato  ai
fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  di  grado  e  in  materia  di
avanzamento si applicano le disposizioni previste per  gli  ufficiali
dei predetti ruoli dal codice. 
2. L'orchestrale e l'archivista che perdono l'idoneita'  tecnica,  ai
sensi dell'articolo 1516, comma 6,  del  codice,  in  alternativa  al
collocamento  nella  riserva,  possono  transitare  a   domanda   nei
rispettivi ruoli marescialli e ispettori, ed essere iscritti in ruolo
mantenendo il grado e l'anzianita',  dopo  i  parigrado  in  possesso
della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza
organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale  eccedenza
di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al  verificarsi
delle  prime   vacanze   utili,   rende   indisponibile   un   numero
corrispondente di posti,  rispettivamente,  per  l'accesso  al  grado
iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al  medesimo
grado di iscrizione. 
3. Il personale di cui ai  commi  1  e  2  e'  impiegato  secondo  le
esigenze dell'Amministrazione,  individuate  con  determinazione  dei
rispettivi Capi di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri. Lo stesso personale, se non supera il corso  di  cui
all'articolo 954, e' collocato nella riserva. 
4. Il personale della banda, invalido ai sensi  dell'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.  738,  e'
impiegato in servizi d'istituto compatibili con la ridotta  capacita'
lavorativa. A tale fine: 
a) se Maestro direttore o vice  direttore,  transita  nei  rispettivi
ruoli speciali, di cui al comma  1,  in  materia  di  avanzamento  si
applicano le disposizioni previste dal codice per gli  ufficiali  dei
predetti ruoli; 
b)  se  orchestrale  o  archivista,  transita  nei  rispettivi  ruoli
marescialli e ispettori, ed e' iscritto in ruolo, mantenendo il grado
e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa  anzianita'
assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del  ruolo  e,
ove prevista, del grado. L'eventuale  eccedenza  di  consistenza  del
ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze
utili,  rende  indisponibile  un  numero  corrispondente  di   posti,
rispettivamente,  per  l'accesso  al  grado  iniziale  del  ruolo  di
transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione. 
5. I transiti di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreto  del
Direttore della Direzione generale per il personale militare. 
 
 
          Note all'art. 955: 
          - Il testo dell'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  25  ottobre  1981  n.  738  (Utilizzazione  del
          personale delle forze di  polizia  invalido  per  causa  di
          servizio), e' il seguente: 
          «Art.  1  (Utilizzazione  del  personale  invalido).  -  Il
          personale delle forze  di  polizia  indicate  nell'art.  16
          della L. 10 aprile 1981, n. 121, che  abbia  riportato  una
          invalidita', che non  comporti  l'inidoneita'  assoluta  ai
          servizi d'istituto, derivante da ferite,  lesioni  o  altre
          infermita' riportate  in  conseguenza  di  eventi  connessi
          all'espletamento dei  compiti  d'istituto,  e'  utilizzato,
          d'ufficio o a domanda, in  servizi  d'istituto  compatibili
          con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello
          possibilmente  equivalenti  a  quelli   previsti   per   la
          qualifica ricoperta.».