Art. 956 
 
       Commissioni per l'accertamento dell'inidoneita' tecnica 
 
1. Le commissioni di cui all'articolo 1516, commi 1 e 3, del  codice,
hanno la stessa composizione  di  quelle  previste  al  capo  II  del
presente titolo e sono nominate con decreto  del  Direttore  generale
della Direzione generale per il personale militare.