Art. 179. 
 
  Le  funi  e  le  catene  degli  impianti  e  degli  apparecchi   di
sollevamento e di trazione, salvo quanto  previsto  al  riguardo  dai
regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata  e  allo
sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno  6
per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5  per  le
catene. 
  Le  funi  e  le  catene  debbono  essere  sottoposte  a   verifiche
trimestrali.