Art. 1182.
(Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o
aeromobile, ovvero al varo della nave).
E' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila qualora il
fatto non costituisca un piu' grave reato:
1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave
o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita
della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o
abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n.
1;
3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un
galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o
la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia
prescritte negli articoli 848, 849;
4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione
prevista nell'articolo 243;
5) il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva
l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli
articoli 236, 851.