(Codice della navigazione-art. 1182)
                             Art. 1182. 
(Inosservanze relative alla  costruzione  o  riparazione  di  nave  o
               aeromobile, ovvero al varo della nave). 
 
  E' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila qualora il
fatto non costituisca un piu' grave reato: 
  1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave
o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona  sfornita
della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione; 
  2)  chiunque,  senza  la  prescritta  patente,   autorizzazione   o
abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel  n.
1; 
  3)  chiunque  imprende  la  costruzione  di  una  nave  o   di   un
galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233,  o
la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia
prescritte negli articoli 848, 849; 
  4) chiunque esegue il varo  di  una  nave  senza  la  comunicazione
prevista nell'articolo 243; 
  5) il costruttore della nave  o  dell'aeromobile  che  non  osserva
l'ordine  di  sospensione  della  costruzione  dato  ai  sensi  degli
articoli 236, 851.