(Codice della navigazione-art. 1183)
                             Art. 1183. 
  (Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile). 
 
  Il  proprietario  della  nave  o  del   galleggiante,   che   senza
giustificato motivo non esegue nel  termine  stabilito  nell'articolo
161  l'ordine  dell'autorita'  marittima   o   di   quella   preposta
all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare  ad
altro uso o di demolire la nave o  il  galleggiante,  e'  punito  con
l'ammenda da lire trecento a cinquemila. 
 
  Chiunque demolisce  una  nave,  un  galleggiante  o  un  aeromobile
nazionali, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160, 760,
e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.