(CODICE CIVILE-art. 1158)
                             Art. 1158. 
 
   (Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari). 
 
  La proprieta' dei beni  immobili  e  gli  altri  diritti  reali  di
godimento sui beni medesimi si  acquistano  in  virtu'  del  possesso
continuato per venti anni.