(CODICE CIVILE-art. 1159)
                             Art. 1159. 
 
                       (Usucapione decennale). 
 
  Colui che acquista in buona fede da  chi  non  e'  proprietario  un
immobile, in forza di un  titolo  che  sia  idoneo  a  trasferire  la
proprieta'  e  che  sia  stato  debitamente  trascritto,  ne   compie
l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della
trascrizione. 
 
  La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli  altri
diritti reali di godimento sopra un immobile.