(CODICE CIVILE-art. 1160)
                             Art. 1160. 
 
             (Usucapione delle universalita' di mobili). 
 
  L'usucapione di un'universalita' di mobili o di  diritti  reali  di
godimento  sopra  la  medesima  si  compie  in  virtu'  del  possesso
continuato per venti anni. 
 
  Nel caso di acquisto in buona fede da chi non e'  proprietario,  in
forza di titolo idoneo, l'usucapione si  compie  con  il  decorso  di
dieci anni.