Art. 1161.
(Usucapione dei beni mobili).
In mancanza di titolo idoneo, la proprieta' dei beni mobili e gli
altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in
virtu' del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso
sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore e' di mala fede, l'usucapione si compie con il
decorso di venti anni.